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Legavolley  News LegaVolley: Tonno Callipo Vibo Valentia - Casa Modena: le decisioni della CAF
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  Martedí 15 Marzo 2011 - 16:37  
News LegaVolley: Tonno Callipo Vibo Valentia - Casa Modena: le decisioni della CAF 

COMMISSIONE APPELLO FEDERALE – C.U. n.29 del 15 marzo 2011

 

Riunione del 10.3.2011

Presidente: Avv. Antonio Ricciulli

Componenti: Avv. Massimo Rosi

Avv. Luigi Rosario Perone

 

CAF 31/2011 - Appello della società TONNO CALLIPO VIBO avverso il provvedimento del Giudice Unico Federale C.U. n. 22 affisso il 10.2.2011 (rigetto del reclamo proposto da Tonno Callipo nel corso della gara di Campionato Serie A1/M disputata contro Casa Modena in data 6.2.2011).

LA CAF

 

letti gli atti ufficiali, il ricorso in appello e le memorie depositate da entrambe le parti;

 

esaminati i documenti ;

 

udite le parti all’udienza di discussione

 

OSSERVA

Durante la gara in epigrafe, TONNO CALLIPO VIBO presentava reclamo per avere Casa Modena - nel corso de 3° set - schierato in campo contemporaneamente più di quattro stranieri, così contravvenendo al divieto sancito dalla circolare di indizione del Campionato di Serie A1/M per la stagione 2010/2011.

Il Giudice Unico Federale dichiarava inammissibile il suddetto reclamo per non essere stato preannunziato contestualmente all’irregolarità commessa. Tuttavia, rilevata la fondatezza dell’addebito sulla base degli atti ufficiali, lo stesso GUF omologava la gara con il risultato conseguito sul campo e sanzionava Casa Modena con la multa di € 2.600,00=.

Con l’atto di appello, Tonno Callipo, insiste sia per l’ammissibilità del reclamo sia per la riforma nel merito del provvedimento impugnato, deducendo - sul primo punto - che il preannuncio sarebbe avvenuto nel momento in cui erano stati esperiti ”.tutti gli strumenti ordinari previsti dalla normativa di riferimento…” rappresentati, nella fattispecie, dalla tempestiva denunzia all’arbitro da parte del delegato tecnico; il cui intervento avrebbe determinato l’inerzia del capitano della squadra in attesa dell’adozione di un provvedimento sanzionatorio. Questi, infatti, aveva poi preannunciato reclamo solo dopo avere atteso inutilmente l’intervento dei direttori di gara.

Sul secondo punto, nel merito, parte appellante sostiene che il mancato interevento degli arbitri, sollecitati dal delegato tecnico e dal segnapunti, avrebbe determinato lo svolgimento irregolare dell’incontro, tale da legittimare la c.d. perdita a tavolino o almeno la ripetizione della gara. Tale infatti avrebbe dovuto essere il provvedimento Giudice Unico Federale il quale invece, intervenendo “d’ufficio”, aveva accertato l’irregolarità, applicando la sola sanzione della multa sul presupposto che l’infrazione non era stata rilevata dai soggetti autorizzati.

Nella propria memoria, Casa Modena, senza contestare l’irregolarità commessa, chiede il rigetto dell’appello, ritenendo conforme alla normativa la decisione impugnata.

 

L’appello, per quanto in appresso, va respinto.

 

Sul primo motivo va rilevato come l’art. 67 n. 2 Reg. Gare detti una disciplina precisa sia per forme che per tempi. Orbene, nella fattispecie, il primo verificarsi dell’illecito coincide certamente con la richiesta di sostituzione e il conseguente ingresso in campo del quinto atleta straniero, verificatosi nel corso del terzo set sul punteggio di 17-20. Certo è poi che il sodalizio appellante abbia immediatamente rilevato l’infrazione, al cui primo verificarsi, tuttavia, non è seguito il formale preannuncio del reclamo, ma l’attesa dell’intervento dell’arbitro. Il capitano di Tonno Callipo ha poi sì preannunciato il reclamo, ma solo sul punteggio di 20-21, ovvero in momento successivo rispetto al verificarsi dell’infrazione, incorrendo in tal modo nella decadenza prevista dalla norma citata. A nulla vale la circostanza che il direttore di gara avrebbe dovuto rilevare e sanzionare l’irregolarità. Resta infatti fermo l’onere per il capitano di preannunciare il reclamo contestualmente al verificarsi dell’infrazione, con l’ulteriore conseguenza che il reclamo stesso, nella fattispecie, deve intendersi tardivo e quindi inammissibile.

Sul secondo punto correttamente il primo giudice ha applicato la sanzione prevista dalla circolare di indizione del Campionato 2010/2011, che alla pagina 3 punto 3 secondo capoverso prevede che in caso di sostituzione irregolare debba essere comminata la multa di € 2.600,00= ove il set sia terminato senza che nessuno dei soggetti autorizzati abbia segnalato l’infrazione. In tale ipotesi, infatti, la norma prevede che la partita e i set vadano considerati come regolarmente disputati.

L’errore commesso dal direttore di gara nel non aver rilevato l’irregolarità deve essere classificato come errore tecnico, come tale non opponibile in sede di omologa ex art. 68 Reg Giur., mentre appare irrilevante il provvedimento adottato dallo stesso Giudice Unico Federale nell’anno 2000 - ampiamente citato dalla Difesa appellante - per essere stato assunto in fattispecie diversa e nella vigenza di norme differenti.

P.Q.M.

 

Respinge l’appello confermando la decisione impugnata.

 

Dispone di incamerare la tassa di appello.

 

F.to Il Presidente

Avv. Antonio Ricciulli

AFFISSO 15.03.2011


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